«Animal-free / Senza ingredienti animali»
Allegato I UCPD nella versione EmpCo (UE 2024/825), artt. 21-23 Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005)
Cosa significa?
## Spiegazione L'utilizzo del termine «animal-free» nella pubblicità dei prodotti è soggetto a un obbligo di sostanziazione e, a partire dal 27 settembre 2026, rientra nelle norme più severe della direttiva EmpCo (UE 2024/825). «Animal-free» significa che nella produzione del prodotto non sono stati impiegati ingredienti di origine animale né test su animali — il che include anche l'utilizzo indiretto di sostanze come cera d'api o miele. Senza indicazioni trasparenti sulla catena di fornitura e senza l'elencazione concreta dei prodotti animali esclusi, l'affermazione «animal-free» costituisce una pratica commerciale ingannevole ai sensi degli artt. 21-23 del Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005). L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha già sanzionato dichiarazioni ambientali e relative al benessere animale prive di adeguata sostanziazione. Certificazioni come «PETA-Approved Vegan» o il «Vegan Society Trademark» costituiscono prove riconosciute e riducono al minimo il rischio di contestazioni. Queste informazioni hanno carattere divulgativo, non costituiscono consulenza legale e non si assume alcuna responsabilità per la loro completezza o attualità.
Formulazioni tipiche
- «Prodotto senza ingredienti animali» senza certificazione né indicazioni trasparenti sulla catena di fornitura.
- «Il nostro prodotto è animal-free e rispetta il benessere degli animali» senza prove concrete.
- «Ingredienti 100% animal-free» senza indicare quali prodotti di origine animale sono esclusi.
Prove richieste
- PETA Beauty Without Bunnies
- Vegan Society Trademark
- Leaping Bunny
Qualificazione giuridica
Potenzialmente ingannevole — valutazione caso per caso
Questa affermazione NON è nella lista nera. È ammissibile se è veritiera, sufficientemente specifica e non omette informazioni rilevanti. Diventa illecita solo se inganna nel contesto concreto (artt. 6 e 7 della direttiva).
Presupposti di questa qualificazione
- Die Beurteilung erfolgt im Einzelfall anhand des konkreten Kontexts und der Verkehrsauffassung.
- Maßgeblich sind Zutreffen der Aussage, Bezugsgröße, Aussageumfang und Vollständigkeit der wesentlichen Informationen.
Eccezioni e contesti ammessi
- Zutreffende, konkret belegte Aussage mit klarer Bezugsgröße ist zulässig.
- Kein Verbotstatbestand der Schwarzen Liste — eine pauschale Untersagung des Begriffs ist unzutreffend.
- Ordinamento
- EU
- Norm
- Art. 6, 7 UCPD (i.d.F. EmpCo, EU 2024/825); Deutschland: §§ 5, 5a UWG
- Fonte primaria
- https://www.gesetze-im-internet.de/uwg_2004/__5.html
- Ultima verifica
- 26/07/2026
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Check gratuitoEmpcora è un servizio puramente di verifica e documentazione e fornisce esclusivamente informazioni generali sulla situazione giuridica sulla base della direttiva EmpCo (UE 2024/825) e del suo recepimento nel diritto italiano — il Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005, pratiche commerciali scorrette e ingannevoli), con riferimenti. Questa non è una consulenza legale nel caso specifico e non comprende né la riformulazione né la redazione di testi. Non si assume alcuna responsabilità o garanzia per correttezza, completezza o attualità dell'analisi, né per eventuali conseguenze giuridiche. La valutazione giuridica del caso specifico spetta a uno studio legale o a un avvocato abilitato.

