«Conforme agli ESG»
Allegato I n. 4a UCPD nella versione EmpCo (UE 2024/825), artt. 21-23 Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005)
Cosa significa?
## Spiegazione Il termine «conforme agli ESG» («ESG-konform»), senza un'adeguata sostanziazione concreta, costituisce un'affermazione ambientale generica che, ai sensi dell'allegato I n. 4a della UCPD in combinato disposto con la direttiva EmpCo (UE 2024/825) e degli artt. 21-23 del Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005), può risultare ingannevole. I consumatori si aspettano che tale affermazione fornisca informazioni comprensibili sugli impatti ambientali e sociali del prodotto o dell'impresa. L'uso del termine è lecito solo in abbinamento a rating ESG riconosciuti — ad esempio MSCI o Sustainalytics — oppure alla classificazione SFDR (art. 8 o 9), con indicazione della quota di investimenti sostenibili. La semplice affermazione di conformità agli ESG, priva di documentazione probatoria, integra un'omissione rilevante ai sensi della normativa sulle pratiche commerciali scorrette e può esporre l'impresa a procedimenti dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) nonché ad azioni inibitorie da parte di associazioni dei consumatori. La giurisprudenza di riferimento a livello europeo comprende la sentenza BGH I ZR 98/23 (Bundesgerichtshof — BGH, Corte federale di giustizia tedesca, 27/06/2024), secondo cui la mancata divulgazione delle metodologie di calcolo e dei meccanismi di sostanziazione costituisce già oggi una pratica commerciale ingannevole. Queste informazioni hanno carattere divulgativo, non costituiscono consulenza legale e non si assume alcuna responsabilità per la loro completezza o attualità.
Formulazioni tipiche
- «Fondo conforme agli ESG»
- «Investimento ESG-integrato»
- «Teniamo in considerazione i criteri ESG»
Prove richieste
- MSCI ESG Rating (con rating specifico e data)
- Sustainalytics ESG Risk Rating (con rating specifico e data)
- Classificazione SFDR art. 8 o 9 (con indicazione della quota di investimenti sostenibili)
- Rapporto di conformità alla Tassonomia UE ai sensi dell'art. 8 Regolamento Tassonomia
Qualificazione giuridica
Potenzialmente ingannevole — valutazione caso per caso
Questa affermazione NON è nella lista nera. È ammissibile se è veritiera, sufficientemente specifica e non omette informazioni rilevanti. Diventa illecita solo se inganna nel contesto concreto (artt. 6 e 7 della direttiva).
Presupposti di questa qualificazione
- Die Beurteilung erfolgt im Einzelfall anhand des konkreten Kontexts und der Verkehrsauffassung.
- Maßgeblich sind Zutreffen der Aussage, Bezugsgröße, Aussageumfang und Vollständigkeit der wesentlichen Informationen.
Eccezioni e contesti ammessi
- Zutreffende, konkret belegte Aussage mit klarer Bezugsgröße ist zulässig.
- Kein Verbotstatbestand der Schwarzen Liste — eine pauschale Untersagung des Begriffs ist unzutreffend.
- Ordinamento
- EU
- Norm
- Art. 6, 7 UCPD (i.d.F. EmpCo, EU 2024/825); Deutschland: §§ 5, 5a UWG
- Fonte primaria
- https://www.gesetze-im-internet.de/uwg_2004/__5.html
- Ultima verifica
- 26/07/2026
Empcora è un servizio puramente di verifica e documentazione e fornisce esclusivamente informazioni generali sulla situazione giuridica sulla base della direttiva EmpCo (UE 2024/825) e del suo recepimento nel diritto italiano — il Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005, pratiche commerciali scorrette e ingannevoli), con riferimenti. Questa non è una consulenza legale nel caso specifico e non comprende né la riformulazione né la redazione di testi. Non si assume alcuna responsabilità o garanzia per correttezza, completezza o attualità dell'analisi, né per eventuali conseguenze giuridiche. La valutazione giuridica del caso specifico spetta a uno studio legale o a un avvocato abilitato.

