«Senza sperimentazione animale»
Regolamento UE 1223/2009 art. 18, Allegato I n. 10a UCPD nella versione EmpCo (EU 2024/825) · Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005, mod. D.lgs. 30/2026)
Cosa significa?
## Spiegazione Dal 2013 la sperimentazione animale sui prodotti cosmetici finiti e sui loro ingredienti è vietata nell'Unione Europea (Regolamento UE 1223/2009). L'affermazione «senza sperimentazione animale» non costituisce quindi, in linea di principio, un'informazione differenziante e può essere considerata un claim banale soggetto a contestazione per pratiche commerciali scorrette. La direttiva EmpCo (EU 2024/825) inasprisce i requisiti per tali affermazioni, prevedendo un chiaro obbligo di sostanziazione (Allegato I n. 10a UCPD). Le imprese devono dimostrare che non solo il prodotto finito, ma l'intera catena di fornitura è priva di sperimentazione animale. Una semplice affermazione senza certificazione o indicazioni trasparenti sulla catena di fornitura non è sufficiente e può essere considerata ingannevole ai sensi degli artt. 21-23 del Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005) in materia di pratiche commerciali ingannevoli.
Formulazioni tipiche
- «I nostri cosmetici sono realizzati senza sperimentazione animale»
- «Garantiamo prodotti non testati su animali»
- «100% Cruelty-Free»
Prove richieste
- Leaping Bunny (Cruelty Free International)
- PETA Beauty Without Bunnies
- NaTrue
Qualificazione giuridica
Potenzialmente ingannevole — valutazione caso per caso
Questa affermazione NON è nella lista nera. È ammissibile se è veritiera, sufficientemente specifica e non omette informazioni rilevanti. Diventa illecita solo se inganna nel contesto concreto (artt. 6 e 7 della direttiva).
Presupposti di questa qualificazione
- Die Beurteilung erfolgt im Einzelfall anhand des konkreten Kontexts und der Verkehrsauffassung.
- Maßgeblich sind Zutreffen der Aussage, Bezugsgröße, Aussageumfang und Vollständigkeit der wesentlichen Informationen.
Eccezioni e contesti ammessi
- Zutreffende, konkret belegte Aussage mit klarer Bezugsgröße ist zulässig.
- Kein Verbotstatbestand der Schwarzen Liste — eine pauschale Untersagung des Begriffs ist unzutreffend.
- Ordinamento
- EU
- Norm
- Art. 6, 7 UCPD (i.d.F. EmpCo, EU 2024/825); Deutschland: §§ 5, 5a UWG
- Fonte primaria
- https://www.gesetze-im-internet.de/uwg_2004/__5.html
- Ultima verifica
- 26/07/2026
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