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Tutti i termini vietati
Obbligo di sostanziazione

Bioplastica"

Artt. 21-23 Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005) in combinato disposto con la direttiva EmpCo (UE 2024/825) — obblighi generali di sostanziazione delle asserzioni ambientali

Cosa significa?

## Spiegazione Il termine «bioplastica» è giuridicamente impreciso e può indurre in errore i consumatori, poiché può designare sia plastiche bio-based (ricavate da materie prime rinnovabili) sia plastiche biodegradabili. A partire dal 27 settembre 2026, la direttiva EmpCo (UE 2024/825) inasprisce i requisiti di sostanziazione delle asserzioni ambientali ai sensi degli artt. 21-23 del Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005). L'uso generico del termine «bioplastica» senza una chiara distinzione e senza prove documentali è pertanto inammissibile. I produttori devono indicare in modo specifico se la plastica è bio-based — ad esempio con certificazione DIN CERTCO Biobased — oppure se è compostabile industrialmente — ad esempio secondo la norma EN 13432 — e devono rendere accessibili i relativi certificati in modo trasparente. Un'indicazione è ingannevole quando un prodotto viene pubblicizzato come «biologicamente degradabile» pur potendo essere compostato soltanto in condizioni industriali. Il § 5 UWG e la direttiva EmpCo (UE 2024/825) chiariscono, in relazione all'origine regionale, che un'informazione chiara e comprensibile è determinante anche ai fini della qualificazione di una pratica commerciale come scorretta; lo stesso principio si applica per analogia alle asserzioni relative alle bioplastiche. L'AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) ha competenza a intervenire in caso di pratiche commerciali ingannevoli analoghe nel mercato italiano. Queste informazioni hanno carattere divulgativo, non costituiscono consulenza legale e non si assume alcuna responsabilità per la loro completezza o attualità.

Formulazioni tipiche

Cosa puoi scrivere invece

«Plastica bio-based (75 % materie prime rinnovabili, DIN CERTCO Biobased) — non compostabile industrialmente»

Prove richieste

Rechtsgrundlage (Originalwortlaut)

Anhang I Nr. 4a UCPD (i.d.F. EmpCo) — generische Umweltaussage ohne anerkannte Nachweise

Quelle: Richtlinie (EU) 2024/825 (EmpCo) — verbindlich ist ausschließlich die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichte Fassung.

DEDeutsch (amtlich, DE-Fassung Amtsblatt)aufklappen
Treffen einer allgemeinen Umweltaussage, wobei der Gewerbetreibende die anerkannte hervorragende Umweltleistung, auf die sich die Aussage bezieht, nicht nachweisen kann."
ENEnglish (Official Journal, EN version)aufklappen
Making a generic environmental claim for which the trader is not able to demonstrate recognised excellent environmental performance relevant to the claim."
FRFrançais (Journal officiel, version FR)aufklappen
Présenter une allégation environnementale générique au sujet de laquelle le professionnel n'est pas en mesure de démontrer l'excellente performance environnementale reconnue en rapport avec l'allégation."
NLNederlands (Publicatieblad, NL versie)aufklappen
Het maken van een generieke milieuclaim zonder dat de handelaar erkende voortreffelijke milieuprestaties kan aantonen die relevant zijn voor de claim."
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