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Potenzialmente ingannevole — valutazione caso per caso

«Bioplastica»

Artt. 21-23 Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005) in combinato disposto con la direttiva EmpCo (UE 2024/825) — obblighi generali di sostanziazione delle asserzioni ambientali

Cosa significa?

## Spiegazione Il termine «bioplastica» è giuridicamente impreciso e può indurre in errore i consumatori, poiché può designare sia plastiche bio-based (ricavate da materie prime rinnovabili) sia plastiche biodegradabili. A partire dal 27 settembre 2026, la direttiva EmpCo (UE 2024/825) inasprisce i requisiti di sostanziazione delle asserzioni ambientali ai sensi degli artt. 21-23 del Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005). L'uso generico del termine «bioplastica» senza una chiara distinzione e senza prove documentali è pertanto inammissibile. I produttori devono indicare in modo specifico se la plastica è bio-based — ad esempio con certificazione DIN CERTCO Biobased — oppure se è compostabile industrialmente — ad esempio secondo la norma EN 13432 — e devono rendere accessibili i relativi certificati in modo trasparente. Un'indicazione è ingannevole quando un prodotto viene pubblicizzato come «biologicamente degradabile» pur potendo essere compostato soltanto in condizioni industriali. Il Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005) e la direttiva EmpCo (UE 2024/825) chiariscono, in relazione all'origine regionale, che un'informazione chiara e comprensibile è determinante anche ai fini della qualificazione di una pratica commerciale come scorretta; lo stesso principio si applica per analogia alle asserzioni relative alle bioplastiche. L'AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) ha competenza a intervenire in caso di pratiche commerciali ingannevoli analoghe nel mercato italiano. Queste informazioni hanno carattere divulgativo, non costituiscono consulenza legale e non si assume alcuna responsabilità per la loro completezza o attualità.

Formulazioni tipiche

Prove richieste

Qualificazione giuridica

Potenzialmente ingannevole — valutazione caso per caso

Questa affermazione NON è nella lista nera. È ammissibile se è veritiera, sufficientemente specifica e non omette informazioni rilevanti. Diventa illecita solo se inganna nel contesto concreto (artt. 6 e 7 della direttiva).

Presupposti di questa qualificazione

  • Die Beurteilung erfolgt im Einzelfall anhand des konkreten Kontexts und der Verkehrsauffassung.
  • Maßgeblich sind Zutreffen der Aussage, Bezugsgröße, Aussageumfang und Vollständigkeit der wesentlichen Informationen.

Eccezioni e contesti ammessi

  • Zutreffende, konkret belegte Aussage mit klarer Bezugsgröße ist zulässig.
  • Kein Verbotstatbestand der Schwarzen Liste — eine pauschale Untersagung des Begriffs ist unzutreffend.
Ordinamento
EU
Norm
Art. 6, 7 UCPD (i.d.F. EmpCo, EU 2024/825); Deutschland: §§ 5, 5a UWG
Ultima verifica
26/07/2026

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Informazione generale, non consulenza legale

Empcora è un servizio puramente di verifica e documentazione e fornisce esclusivamente informazioni generali sulla situazione giuridica sulla base della direttiva EmpCo (UE 2024/825) e del suo recepimento nel diritto italiano — il Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005, pratiche commerciali scorrette e ingannevoli), con riferimenti. Questa non è una consulenza legale nel caso specifico e non comprende né la riformulazione né la redazione di testi. Non si assume alcuna responsabilità o garanzia per correttezza, completezza o attualità dell'analisi, né per eventuali conseguenze giuridiche. La valutazione giuridica del caso specifico spetta a uno studio legale o a un avvocato abilitato.