«Ecologico»
Allegato I n. 4a UCPD nella versione EU 2024/825 (EmpCo), Codice del Consumo artt. 20-23, dal 27/09/2026
Cosa significa?
## Spiegazione Il termine «ecologico» (o «rispettoso dell'ambiente») è un'asserzione ambientale generica che dal 27/09/2026 sarà vietata dalla direttiva EmpCo (EU 2024/825) e dal Codice del Consumo italiano (D.lgs. 206/2005, artt. 20-23 sulle pratiche commerciali scorrette e ingannevoli), se non supportata da prove concrete e verificabili. La direttiva e il Codice del Consumo considerano tali asserzioni non dimostrate come ingannevoli, poiché non forniscono ai consumatori informazioni affidabili sui reali impatti ambientali del prodotto. Il Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005) e la direttiva EmpCo (UE 2024/825) sottolineano che l'origine regionale non può essere dimostrata solo dalla breve distanza, ma richiede una catena di approvvigionamento trasparente. Per comunicare in modo conforme alla legge, è necessario indicare caratteristiche ambientali specifiche e documentarle con certificati o norme riconosciute. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) è competente per l'applicazione di tali disposizioni.
Formulazioni tipiche
- «Detersivi ecologici»
- «Imballaggio ecologico»
- «Siamo ecologici!»
Prove richieste
- EU Ecolabel (fiore)
- Blauer Engel (n. RAL-UZ)
- Certificazione FSC (con numero di licenza)
- Biodegradabilità (OECD 301)
Qualificazione giuridica
Dichiarazione ambientale generica — prova richiesta
La parola in sé non è vietata. Una dichiarazione ambientale GENERICA è scorretta solo se il professionista non può dimostrare l’eccellenza ambientale riconosciuta a cui si riferisce (allegato I, punto 4 bis). Se la dichiarazione è specificata in modo chiaro ed evidente sullo stesso supporto, non è più una dichiarazione generica.
Presupposti di questa qualificazione
- Die Aussage wird ALLGEMEIN verwendet, also ohne klare und hervorgehobene Konkretisierung auf demselben Medium.
- Der Gewerbetreibende kann die anerkannte hervorragende Umweltleistung, auf die sich die Aussage bezieht, nicht nachweisen.
Eccezioni e contesti ammessi
- Klare, hervorgehobene Konkretisierung auf demselben Medium (Bezugsgröße, Umfang, Methode) — dann keine allgemeine Umweltaussage.
- Nachweis einer anerkannten hervorragenden Umweltleistung, die genau die beworbene Eigenschaft trägt.
- ISO 14001 oder EMAS allein genügen NICHT: ein Managementsystem belegt keine hervorragende Umweltleistung des beworbenen Produkts.
- Applicabile dal
- 27/09/2026
- Ordinamento
- EU
- Fonte primaria
- https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2024/825/oj/deu
- Ultima verifica
- 26/07/2026
Base giuridica — testo ufficiale
Allegato I n. 4a UCPD (nella versione EmpCo) — generische Umweltaussage ohne anerkannte Nachweise
Fonte: direttiva (UE) 2024/825 (EmpCo) — fa fede esclusivamente la versione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Deutsch (amtlich, DE-Fassung Amtsblatt)espandicomprimi
„Treffen einer allgemeinen Umweltaussage, wobei der Gewerbetreibende die anerkannte hervorragende Umweltleistung, auf die sich die Aussage bezieht, nicht nachweisen kann.“German original wording (Official Journal, DE version). Testo citato alla lettera dalla Gazzetta ufficiale.English (Official Journal, EN version)espandicomprimi
“Making a generic environmental claim for which the trader is not able to demonstrate recognised excellent environmental performance relevant to the claim.”Testo citato alla lettera dalla Gazzetta ufficiale.Français (Journal officiel, version FR)espandicomprimi
« Présenter une allégation environnementale générique au sujet de laquelle le professionnel n'est pas en mesure de démontrer l'excellente performance environnementale reconnue en rapport avec l'allégation. »Testo citato alla lettera dalla Gazzetta ufficiale.Nederlands (Publicatieblad, NL versie)espandicomprimi
‘Het maken van een generieke milieuclaim zonder dat de handelaar erkende voortreffelijke milieuprestaties kan aantonen die relevant zijn voor de claim.’Testo citato alla lettera dalla Gazzetta ufficiale.Empcora è un servizio puramente di verifica e documentazione e fornisce esclusivamente informazioni generali sulla situazione giuridica sulla base della direttiva EmpCo (UE 2024/825) e del suo recepimento nel diritto italiano — il Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005, pratiche commerciali scorrette e ingannevoli), con riferimenti. Questa non è una consulenza legale nel caso specifico e non comprende né la riformulazione né la redazione di testi. Non si assume alcuna responsabilità o garanzia per correttezza, completezza o attualità dell'analisi, né per eventuali conseguenze giuridiche. La valutazione giuridica del caso specifico spetta a uno studio legale o a un avvocato abilitato.

