«Plastica neutrale»
Art. 20-23 Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005) in combinato disposto con Allegato I n. 4a UCPD come modificato dalla EmpCo (EU 2024/825)
Cosa significa?
## Spiegazione L'affermazione "plastica neutrale" suggerisce che un prodotto o un'azienda non contribuisca all'inquinamento da plastica. Dal 27/09/2026, questa dichiarazione, quando basata su compensazione (ad es. attraverso iniziative di raccolta di rifiuti plastici), è da considerarsi ingannevole e pertanto vietata. Ciò deriva dagli art. 20-23 del Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005) in combinato disposto con l'Allegato I n. 4a della direttiva UCPD come modificato dalla direttiva EmpCo (EU 2024/825): un'affermazione ambientale generica priva di una prestazione ambientale eccellente riconosciuta. Il divieto per sé di cui al n. 4c riguarda invece, secondo il suo tenore letterale, soltanto le affermazioni fondate sulla compensazione di emissioni di gas serra — la compensazione della plastica non vi rientra, benché la relativa valutazione sia trasferibile alle aspettative dei consumatori. La sentenza del BGH I ZR 98/23 (Katjes, 27/06/2024), citata come giurisprudenza di riferimento europea, chiarisce che anche in caso di compensazione reale, la mancanza di una divulgazione trasparente della metodologia costituisce una pratica ingannevole. La direttiva distingue così tra asserzioni sostanziate e non sostanziate: un'affermazione generica di "plastica neutrale" tramite compensazione resta non sostanziata, mentre l'indicazione specifica di misure di riduzione documentate e l'utilizzo di certificazioni riconosciute come il Verra Plastic Waste Reduction Standard corrispondono a un'asserzione sostanziata.
Formulazioni tipiche
- "Prodotto a plastica neutrale"
- "Siamo a plastica neutrale"
- "Compensa la plastica con noi"
Prove richieste
- Verra Plastic Waste Reduction Standard
- Ocean Bound Plastic Certification (con tracciabilità trasparente)
- ISO 14021 (Autodichiarazioni ambientali)
Qualificazione giuridica
Potenzialmente ingannevole — valutazione caso per caso
Questa affermazione NON è nella lista nera. È ammissibile se è veritiera, sufficientemente specifica e non omette informazioni rilevanti. Diventa illecita solo se inganna nel contesto concreto (artt. 6 e 7 della direttiva).
Presupposti di questa qualificazione
- Die Aussage betrifft Kunststoff, nicht Treibhausgase — Anhang I Nr. 4c ist daher NICHT einschlägig.
- Zu prüfen ist die Irreführung nach Art. 6/7 UCPD, insbesondere bei Kompensationsmodellen.
Eccezioni e contesti ammessi
- Konkrete, überprüfbare Angaben zu Menge, Bezugsgröße und Methode können die Aussage tragen.
- Ordinamento
- EU
- Norm
- Art. 6, 7 UCPD (i.d.F. EmpCo, EU 2024/825); Deutschland: §§ 5, 5a UWG
- Fonte primaria
- https://www.gesetze-im-internet.de/uwg_2004/__5.html
- Ultima verifica
- 26/07/2026
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Empcora è un servizio puramente di verifica e documentazione e fornisce esclusivamente informazioni generali sulla situazione giuridica sulla base della direttiva EmpCo (UE 2024/825) e del suo recepimento nel diritto italiano — il Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005, pratiche commerciali scorrette e ingannevoli), con riferimenti. Questa non è una consulenza legale nel caso specifico e non comprende né la riformulazione né la redazione di testi. Non si assume alcuna responsabilità o garanzia per correttezza, completezza o attualità dell'analisi, né per eventuali conseguenze giuridiche. La valutazione giuridica del caso specifico spetta a uno studio legale o a un avvocato abilitato.

