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Tutti i settori Rischio: medio

Finanza: Greenwashing 2026

## Introduzione Il settore finanziario e al centro della direttiva EmpCo (2024/825) e della crescente regolamentazione dei prodotti finanziari sostenibili nell'ambito del Regolamento SFDR. In particolare, i prodotti finanziari "verdi" — fondi, obbligazioni ESG, strumenti di impact investing — sono esposti a un elevato rischio di diffida, poiche gli investitori attribuiscono sempre maggior peso agli aspetti di sostenibilita nelle loro decisioni di investimento. I procedimenti amministrativi e istruttori relativi a dichiarazioni ESG nel settore dei fondi (2022/23) hanno dimostrato che dichiarazioni fuorvianti sull'integrazione ESG e la mancanza di trasparenza possono comportare sanzioni significative. A partire dal 27 settembre 2026, la direttiva EmpCo inasprira i requisiti di informativa sulla sostenibilita per tutti gli operatori del mercato interno UE. Affermazioni generiche come "investimento sostenibile" o "conforme ESG" prive di una concreta e verificabile sostanziazione sono inammissibili ai sensi dell'Allegato I n. 4a della direttiva UCPD, richiamata dalla EmpCo 2024/825. In particolare, la dichiarazione "climaticamente neutro" e vietata per se ai sensi dell'Allegato I n. 4c qualora si basi sulla mera compensazione delle emissioni di CO₂ anziche sulla loro riduzione effettiva. I fornitori di servizi finanziari devono pertanto adeguare le proprie comunicazioni di marketing e garantire che ogni claim di sostenibilita sia supportato da dati trasparenti, criteri misurabili e standard riconosciuti (ad esempio SFDR, Tassonomia UE, GRI). Una comunicazione chiara della metodologia ESG e la divulgazione delle fonti dei dati sottostanti sono elementi fondamentali per evitare diffide e sanzioni sia in Germania (BaFin, § 5 UWG) sia in Italia (AGCM, Codice del Consumo D.lgs. 206/2005, artt. 21-23). L'attenzione deve concentrarsi su obiettivi concreti di riduzione delle emissioni, evitando il ricorso al solo offsetting quale soluzione di compliance. *Queste informazioni hanno carattere divulgativo, non costituiscono consulenza legale e non si assume alcuna responsabilita per la loro completezza o attualita.*

Claim tipici in Finanza

  • investimento sostenibile"
  • fondo verde"
  • conforme ESG"
  • Impact Investing"
  • portafoglio a zero emissioni di CO₂"

Esempi concreti (rosso/giallo)

  • "Fondo verde" senza classificazione SFDR trasparente (Art. 8/9)
  • "Obbligazioni conformi ESG" senza divulgazione dei criteri ESG e dei relativi rating
  • "Portafoglio a zero emissioni di CO₂" basato esclusivamente sulla compensazione, senza obiettivi di riduzione

Certificati riconosciuti

SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation)
Regolamento UE sull'informativa in materia di sostenibilita nel settore dei servizi finanziari (Art. 8/9); obbligatorio per i gestori di fondi che operano nell'UE.
EU-Taxonomie
Classificazione delle attivita economiche sostenibili ai sensi della normativa UE; determina quali investimenti possono essere definiti "verdi".
GRI (Global Reporting Initiative)
Standard internazionale per la rendicontazione di sostenibilita; riconosciuto come riferimento per la trasparenza ESG.

Sentenze rilevanti

Procedimenti amministrativi/istruttori su dichiarazioni ESG · Procedimenti amministrativi e istruttori (nessuna sentenza) · 2023
I procedimenti amministrativi e istruttori relativi a dichiarazioni ESG nei materiali di vendita (2022/23) hanno dimostrato che un'integrazione ESG insufficiente e dichiarazioni fuorvianti possono determinare sanzioni significative e gravi danni reputazionali.

Domande frequenti

Cosa significa la classificazione SFDR Art. 8 e Art. 9?

I fondi Art. 8 promuovono caratteristiche ambientali o sociali senza che l'investimento sostenibile sia l'obiettivo esclusivo. I fondi Art. 9 investono invece in modo pienamente sostenibile e perseguono un obiettivo ESG specifico. La classificazione deve essere comunicata in modo trasparente agli investitori. In Italia, la vigilanza sul rispetto di queste norme compete all'AGCM (Autorita Garante della Concorrenza e del Mercato) oltre che alla Consob per i profili di trasparenza finanziaria.

Posso continuare a pubblicizzare i miei prodotti come "a zero emissioni"?

No. Ai sensi dell'Allegato I n. 4c della direttiva EmpCo (2024/825), l'affermazione "climaticamente neutro" o equivalente basata unicamente sulla compensazione delle emissioni di CO₂ e vietata per se. E consentita solo la comunicazione della riduzione effettiva dell'impronta di carbonio, accompagnata da metodologia e dati verificabili.

Quali conseguenze rischia chi utilizza claim ESG fuorvianti?

Oltre alle diffide da parte di concorrenti e associazioni dei consumatori, sono previste sanzioni amministrative da parte della BaFin in Germania e dell'AGCM in Italia, nonche ingenti danni reputazionali. Dal 27 settembre 2026, la direttiva EmpCo prevede sanzioni piu severe anche per le imprese che operano nel mercato italiano.

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Informazione generale, non consulenza legale

Empcora è un servizio puramente di verifica e documentazione e fornisce esclusivamente informazioni generali sulla situazione giuridica sulla base della direttiva EmpCo (UE 2024/825) e del suo recepimento nel diritto italiano — il Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005, pratiche commerciali scorrette e ingannevoli), con riferimenti. Questa non è una consulenza legale nel caso specifico e non comprende né la riformulazione né la redazione di testi. Non si assume alcuna responsabilità o garanzia per correttezza, completezza o attualità dell'analisi, né per eventuali conseguenze giuridiche. La valutazione giuridica del caso specifico spetta a uno studio legale o a un avvocato abilitato.