Imballaggio & Spedizione: Greenwashing 2026
## Introduzione Il settore degli imballaggi e delle spedizioni è al centro dell'attenzione della direttiva EmpCo (direttiva UE 2024/825) e dei relativi rischi di diffida. I consumatori prestano sempre maggiore attenzione alla sostenibilità, e le aziende che formulano dichiarazioni ambientali ingannevoli rischiano sanzioni severe. La giurisprudenza del Bundesgerichtshof (BGH, Corte federale di giustizia tedesca) — in particolare la sentenza I ZR 98/23 — ha chiarito che anche affermazioni vaghe come „ecologico" sono vietate in assenza di prove concrete. La direttiva EmpCo inasprisce questi requisiti a partire dal 27.09.2026. Affermazioni generiche quali „100% riciclabile" o „senza plastica" sono vietate senza dimostrazione dell'effettiva quota di riciclaggio o di indicazioni dettagliate sui materiali (Allegato I n. 2 UCPD). Le aziende devono illustrare in modo trasparente i materiali di cui sono composti i loro imballaggi, la percentuale di materiale riciclato e le opzioni di smaltimento disponibili. Particolarmente critico è l'uso di termini che creano una percezione falsa o esagerata di ecologicità. L'affermazione „compostabile", ad esempio, è lecita solo se l'imballaggio è dimostrabilmente conforme alle norme EN 13432 o EN 17427. Le aziende che non soddisfano questi requisiti rischiano diffide e richieste di risarcimento danni. Un adeguamento proattivo della comunicazione di marketing e l'implementazione di filiere trasparenti sono quindi indispensabili per minimizzare i rischi legali e conquistare la fiducia dei consumatori. In Italia, il quadro normativo di riferimento è il Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005) artt. 21-23 in materia di pratiche commerciali scorrette, affiancato dalla disciplina nazionale sull'imballaggio (D.lgs. 152/2006 e s.m.i.). L'AGCM vigila sull'applicazione di queste norme e può intervenire d'ufficio o su segnalazione. *Queste informazioni hanno carattere divulgativo, non costituiscono consulenza legale e non si assume alcuna responsabilita per la loro completezza o attualita.*
Claim tipici in Imballaggio & Spedizione
- „100% riciclabile"
- „senza plastica"
- „compostabile"
- „imballaggio ecologico"
- „realizzato con materiale riciclato"
Esempi concreti (rosso/giallo)
- „100% riciclabile" senza indicazione dell'effettiva quota di riciclaggio o dell'infrastruttura necessaria per consentire il riciclaggio.
- „Imballaggio compostabile" senza certificazione secondo EN 13432 o EN 17427, il che mette in discussione l'effettiva compostabilità.
- „Imballaggio ecologico" senza indicazioni concrete sull'origine dei materiali, sui processi produttivi o sulle modalità di smaltimento.
Alternative conformi a EmpCo
Raccomandazioni
- Indicare in modo trasparente l'effettiva quota di riciclaggio secondo le statistiche BVSE (Bundesverband Sekundärrohstoffe und Recycling e.V. — associazione federale tedesca dei materiali secondari e del riciclaggio), ovvero fare riferimento a dati verificabili di settore equivalenti.
- Ottenere e indicare chiaramente la certificazione EN 13432 (compostabilità) o EN 17427 (compostabilità industriale).
- Indicare la composizione dettagliata dei materiali in percentuale, per evitare il greenwashing attraverso denominazioni fuorvianti.
- Utilizzare materiali certificati Cradle to Cradle Certified per dimostrare la circolarità del prodotto.
- Divulgare la filiera e le condizioni di produzione per documentare gli impatti ecologici e sociali dell'imballaggio.
Certificati riconosciuti
Sentenze rilevanti
Domande frequenti
Posso continuare a pubblicizzare il mio prodotto come „riciclabile"?
Sì, ma solo se siete in grado di dimostrare l'effettiva quota di riciclaggio e l'infrastruttura per il riciclaggio è disponibile. In caso contrario, è ingannevole ai sensi del § 5 UWG tedesco e dell'art. 21 del Codice del Consumo italiano (D.lgs. 206/2005).
Cosa significa la direttiva EmpCo per i claim ambientali dei miei imballaggi?
Dal 27.09.2026 la direttiva EmpCo (che recepisce la direttiva UE 2024/825) vieta le affermazioni generiche senza prova riconosciuta (Allegato I n. 2 UCPD). Indicazioni concrete, certificati e filiere trasparenti sono indispensabili. In Italia, l'AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) è l'autorità competente per l'enforcement.
Quali sanzioni rischio in Italia per dichiarazioni ambientali ingannevoli sugli imballaggi?
L'AGCM può irrogare sanzioni amministrative fino a 5 milioni di euro per pratiche commerciali scorrette ai sensi del Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005) artt. 21-23. Inoltre, concorrenti e associazioni di consumatori possono agire in giudizio per diffida e risarcimento danni.
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