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Imballaggio & Spedizione: Greenwashing 2026

## Introduzione Il settore degli imballaggi e delle spedizioni è al centro dell'attenzione della direttiva EmpCo (direttiva UE 2024/825) e dei relativi rischi di diffida. I consumatori prestano sempre maggiore attenzione alla sostenibilità, e le aziende che formulano dichiarazioni ambientali ingannevoli rischiano sanzioni severe. La giurisprudenza del Bundesgerichtshof (BGH, Corte federale di giustizia tedesca) — in particolare la sentenza I ZR 98/23 — ha chiarito che anche affermazioni vaghe come „ecologico" sono vietate in assenza di prove concrete. La direttiva EmpCo inasprisce questi requisiti a partire dal 27.09.2026. Affermazioni generiche quali „100% riciclabile" o „senza plastica" sono vietate senza dimostrazione dell'effettiva quota di riciclaggio o di indicazioni dettagliate sui materiali (Allegato I n. 4a UCPD). Le aziende devono illustrare in modo trasparente i materiali di cui sono composti i loro imballaggi, la percentuale di materiale riciclato e le opzioni di smaltimento disponibili. Particolarmente critico è l'uso di termini che creano una percezione falsa o esagerata di ecologicità. L'affermazione „compostabile", ad esempio, è lecita solo se l'imballaggio è dimostrabilmente conforme alle norme EN 13432 o EN 17427. Le aziende che non soddisfano questi requisiti rischiano diffide e richieste di risarcimento danni. Un adeguamento proattivo della comunicazione di marketing e l'implementazione di filiere trasparenti sono quindi indispensabili per minimizzare i rischi legali e conquistare la fiducia dei consumatori. In Italia, il quadro normativo di riferimento è il Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005) artt. 21-23 in materia di pratiche commerciali scorrette, affiancato dalla disciplina nazionale sull'imballaggio (D.lgs. 152/2006 e s.m.i.). L'AGCM vigila sull'applicazione di queste norme e può intervenire d'ufficio o su segnalazione. *Queste informazioni hanno carattere divulgativo, non costituiscono consulenza legale e non si assume alcuna responsabilita per la loro completezza o attualita.*

Claim tipici in Imballaggio & Spedizione

  • 100% riciclabile"
  • senza plastica"
  • compostabile"
  • imballaggio ecologico"
  • realizzato con materiale riciclato"

Esempi concreti (rosso/giallo)

  • „100% riciclabile" senza indicazione dell'effettiva quota di riciclaggio o dell'infrastruttura necessaria per consentire il riciclaggio.
  • „Imballaggio compostabile" senza certificazione secondo EN 13432 o EN 17427, il che mette in discussione l'effettiva compostabilità.
  • „Imballaggio ecologico" senza indicazioni concrete sull'origine dei materiali, sui processi produttivi o sulle modalità di smaltimento.

Certificati riconosciuti

DIN EN 13432
Norma europea per la compostabilità dei materiali di imballaggio.
DIN EN 17427
Norma europea per la compostabilità industriale dei materiali di imballaggio.
Cradle to Cradle Certified
Certificazione per prodotti concepiti nell'ambito di un sistema di economia circolare.
FSC
Forest Stewardship Council — certificazione per la silvicoltura sostenibile e la produzione responsabile di carta.

Sentenze rilevanti

Sentenze di riferimento tedesche (BGH) — a titolo orientativo, non vincolanti nel diritto locale.

BGH · I ZR 98/23 · 2024
Katjes — „a impatto climatico zero" senza divulgazione dei metodi di calcolo delle emissioni CO₂ e delle misure di compensazione è ingannevole ai sensi del § 5 UWG (Legge tedesca contro la concorrenza sleale). La pronuncia del Bundesgerichtshof (BGH, Corte federale di giustizia tedesca) è analogamente applicabile alle affermazioni sull'„ecologicità" degli imballaggi.

Domande frequenti

Posso continuare a pubblicizzare il mio prodotto come „riciclabile"?

Sì, ma solo se siete in grado di dimostrare l'effettiva quota di riciclaggio e l'infrastruttura per il riciclaggio è disponibile. In caso contrario, è ingannevole ai sensi del § 5 UWG tedesco e dell'art. 21 del Codice del Consumo italiano (D.lgs. 206/2005).

Cosa significa la direttiva EmpCo per i claim ambientali dei miei imballaggi?

Dal 27.09.2026 la direttiva EmpCo (che recepisce la direttiva UE 2024/825) vieta le affermazioni generiche senza prova riconosciuta (Allegato I n. 4a UCPD). Indicazioni concrete, certificati e filiere trasparenti sono indispensabili. In Italia, l'AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) è l'autorità competente per l'enforcement.

Quali sanzioni rischio in Italia per dichiarazioni ambientali ingannevoli sugli imballaggi?

L'AGCM può irrogare sanzioni amministrative significative per pratiche commerciali scorrette ai sensi del Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005) artt. 21-23. Inoltre, concorrenti e associazioni di consumatori possono agire in giudizio per diffida e risarcimento danni.

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Informazione generale, non consulenza legale

Empcora è un servizio puramente di verifica e documentazione e fornisce esclusivamente informazioni generali sulla situazione giuridica sulla base della direttiva EmpCo (UE 2024/825) e del suo recepimento nel diritto italiano — il Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005, pratiche commerciali scorrette e ingannevoli), con riferimenti. Questa non è una consulenza legale nel caso specifico e non comprende né la riformulazione né la redazione di testi. Non si assume alcuna responsabilità o garanzia per correttezza, completezza o attualità dell'analisi, né per eventuali conseguenze giuridiche. La valutazione giuridica del caso specifico spetta a uno studio legale o a un avvocato abilitato.