Orticoltura & Fiori: Greenwashing 2026
## Introduzione L'orticoltura e il commercio di fiori sono settori particolarmente esposti al rischio di diffida: i consumatori attribuiscono un valore crescente alla sostenibilità e alla compatibilità ambientale, mentre i prodotti presentano spesso filiere complesse, aprendo spazio a pratiche di greenwashing. La direttiva UE 2024/825 (EmpCo) inasprisce, a partire dal 27.09.2026, i requisiti di trasparenza e dimostrabilità delle affermazioni ambientali. Particolarmente critiche sono le affermazioni come „bio", „senza pesticidi" o „sostenibile", che senza le relative certificazioni o prove concrete possono essere classificate come ingannevoli. La sentenza del Bundesgerichtshof (BGH, Corte federale di giustizia tedesca) nel caso Katjes (I ZR 98/23) ha dimostrato che anche l'utilizzo di termini come „a impatto climatico zero" senza dettagliata divulgazione dei metodi di calcolo e delle misure di compensazione può avere conseguenze legali. Ciò si applica per analogia anche alle affermazioni sul bilancio CO₂ di piante e fiori. La direttiva EmpCo vieta, ai sensi dell'Allegato I n. 2 UCPD, le affermazioni generiche prive di prova riconosciuta. Ciò significa che le aziende orticole e i commercianti di fiori devono ripensare radicalmente la propria comunicazione di marketing, puntando su informazioni trasparenti, verificabili e certificate. Una chiara etichettatura con marchi di qualità come EU-Bio, Demeter o Naturland è indispensabile per evitare diffide e guadagnare la fiducia dei consumatori. Anche la documentazione dei metodi di coltivazione, della filiera e dell'utilizzo di prodotti fitosanitari riveste grande importanza. In Italia, l'AGCM è l'autorità competente per i procedimenti sanzionatori relativi a pratiche commerciali scorrette ai sensi degli artt. 21–23 del Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005). *Queste informazioni hanno carattere divulgativo, non costituiscono consulenza legale e non si assume alcuna responsabilità per la loro completezza o attualità.*
Claim tipici in Orticoltura & Fiori
- „piante biologiche"
- „senza pesticidi"
- „coltivato in modo sostenibile"
- „produzione rispettosa dell'ambiente"
- „amico delle api"
Esempi concreti (rosso/giallo)
- „Coltivato senza pesticidi" senza analisi indipendente dei residui e relativa prova documentale
- „Piante biologiche" senza valido certificato biologico UE e numero dell'organismo di controllo
- „Orchidee sostenibili" senza dati sul consumo d'acqua, sulla concimazione o sui trasporti
Alternative conformi a EmpCo
Raccomandazioni
- Indicare il valido certificato biologico UE (DE-ÖKO-XXX) con numero dell'organismo di controllo.
- In caso di utilizzo di prodotti fitosanitari: documentare in modo trasparente tipo, quantità e momento di applicazione.
- Rendere tracciabile la filiera (origine, condizioni di coltivazione, percorsi di trasporto).
- Utilizzare e valorizzare certificazioni come Naturland o Demeter in aggiunta al marchio biologico UE.
Certificati riconosciuti
Sentenze rilevanti
Domande frequenti
Posso pubblicizzare le piante come „amiche delle api"?
Sì, ma solo se è possibile dimostrare che le piante forniscono nettare e polline in quantità e qualità sufficienti e che non vengono impiegati prodotti fitosanitari nocivi per le api.
Cosa implica la direttiva EmpCo per la vendita di piante biologiche?
A partire dal 27.09.2026, l'utilizzo del termine „bio" senza valido certificato biologico UE e numero dell'organismo di controllo è vietato e costituisce una pratica commerciale ingannevole ai sensi del § 5 UWG e degli artt. 21–23 del Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005). In Italia l'AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) è competente per i procedimenti sanzionatori.
Cosa si intende per filiera tracciabile in orticoltura?
La tracciabilità della filiera comprende la documentazione dell'origine (paese e regione di coltivazione), delle condizioni di coltivazione (metodi, input, certificazioni) e dei percorsi di trasporto. Senza tale documentazione, affermazioni come „sostenibile" o „rispettoso dell'ambiente" sono considerate generiche e quindi ingannevoli ai sensi di EmpCo.
Chi può inviarmi una diffida per greenwashing in questo settore?
Concorrenti, associazioni di tutela dei consumatori, il Centro per la concorrenza (Wettbewerbszentrale) nonché, dal 2026, associazioni economiche qualificate ai sensi del § 8 Abs. 3 UWG n. F. In Italia è competente anche l'AGCM. I costi di diffida sono tipicamente compresi tra 1.500 e 5.000 € per violazione.

