11 giugno 2026
Direttiva EmpCo: guida per le PMI per l'attuazione
La direttiva UE 2024/825 (Empowering Consumers for the Green Transition, in breve EmpCo) inasprisce a partire dal 27 settembre 2026 le regole per le dichiarazioni ambientali nella comunicazione aziendale. Per i responsabili marketing nelle PMI ciò significa verificare e adattare i materiali pubblicitari esistenti per minimizzare i rischi legali.
I divieti centrali della direttiva EmpCo
La direttiva EmpCo distingue tra divieti "per se" e informazioni ingannevoli. I divieti "per se" sono particolarmente critici, poiché si applicano senza eccezioni.
1. Divieto di "climaticamente neutro" con offsetting
L'uso di termini come "climaticamente neutro", "CO2-neutro" o "net zero" è inammissibile se basato sulla compensazione delle emissioni di CO2 attraverso misure di offsetting. Il Bundesgerichtshof (BGH) nella sentenza I ZR 98/23 (Katjes, 27.06.2024) ha confermato che tali affermazioni possono essere ingannevoli senza una divulgazione completa e trasparente. Una mera compensazione senza riduzione delle proprie emissioni non è sufficiente.
2. Termini ambientali generici senza prova
Affermazioni generali come "sostenibile", "rispettoso dell'ambiente" o "ecologico" sono vietate se non supportate da informazioni concrete, misurabili e pubblicamente accessibili. Non è sufficiente formulare semplicemente l'intenzione; devono essere presentati fatti verificabili. Il Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005) e la direttiva EmpCo (UE 2024/825) chiariscono che affermazioni pubblicitarie vaghe senza sostanza devono essere classificate come ingannevoli.
3. Marchi di sostenibilità propri
Marchi o etichette proprie dell'azienda che non sono stati certificati da una terza parte indipendente e accreditata sono inammissibili. La direttiva richiede una certificazione trasparente e verificabile da parte di un'istanza neutrale.
4. Promesse future ingannevoli
Affermazioni orientate al futuro come "Climaticamente neutri entro il 2030" sono ammissibili solo se esiste un piano di attuazione dettagliato, pubblicamente accessibile e verificato esternamente. Questo piano deve contenere misure concrete, tempistiche e obiettivi misurabili.
Cosa comporta la direttiva EmpCo per le PMI
Ai fini della conformità alla direttiva EmpCo, la disciplina incide sui seguenti aspetti:
- Ambito dei materiali interessati: Rientrano nell'ambito di applicazione tutti i materiali di marketing, inclusi contenuti del sito web, brochure, post sui social media e imballaggi dei prodotti; le affermazioni che violano la direttiva EmpCo sono inammissibili.
- Dimostrabilità dei claim: Ogni dichiarazione ambientale deve essere corretta e dimostrabile; le affermazioni infondate sono inammissibili in assenza di prove appropriate.
- Certificazioni riconosciute: Le dichiarazioni ambientali sono ammissibili se supportate da certificazioni riconosciute. Tra i certificati riconosciuti vi sono ad esempio EU-Bio, Demeter, Naturland, Bioland, Fairtrade FLO, GOTS, OEKO-TEX 100, Bluesign, FSC, PEFC, EU Ecolabel, Blauer Engel, ISO 14064-1, ISO 14068, SBTi, Gold Standard, VCS, B Corp, Cradle to Cradle, EMAS e ISO 14001. Si noti che ISO 14001 è un sistema di gestione ambientale e non rappresenta una certificazione di prodotto.
- Requisiti di formulazione: Le dichiarazioni ambientali devono essere chiare, precise e comprensibili; le formulazioni vaghe o ingannevoli sono inammissibili. Il Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005) e la direttiva EmpCo (UE 2024/825) chiariscono che l'uso del termine "naturale" senza una spiegazione concreta può essere ingannevole.
- Documentazione: Tutte le informazioni e le prove pertinenti devono essere documentate per poter dimostrare, in caso di verifica da parte di concorrenti o autorità, il rispetto della direttiva EmpCo.
Conseguenze legali in caso di violazioni
Le violazioni della direttiva EmpCo possono portare a sanzioni considerevoli. L'importo esatto delle sanzioni è stabilito dai singoli Stati membri; secondo il recepimento tedesco (§ 19 UWG) fino a 50.000 € oppure — con fatturato annuo superiore a 1,25 mln € — fino al 4% del fatturato realizzato nello Stato membro UE interessato. La soglia del 4% si applica solo nell'ambito di procedure CPC coordinate a livello UE (art. 21 Reg. 2017/2394, Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005)); la conseguenza ordinaria delle singole segnalazioni è diffida, inibitoria e risarcimento del danno. Inoltre, le violazioni possono anche dar luogo a rivendicazioni di diritto civile da parte di consumatori o concorrenti, incluse azioni inibitorie e richieste di risarcimento danni per pubblicità ingannevole ai sensi del Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005).
La direttiva EmpCo rappresenta un cambiamento significativo del quadro normativo per i responsabili marketing nelle PMI. A partire dal 27.09.2026 le nuove regole sono applicabili; chi non adegua la propria comunicazione ai requisiti sopra descritti resta esposto a rischi legali.
Il tuo sito è interessato?
Check gratuitoEmpcora è un servizio puramente di verifica e documentazione e fornisce esclusivamente informazioni generali sulla situazione giuridica sulla base della direttiva EmpCo (UE 2024/825) e del suo recepimento nel diritto italiano — il Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005, pratiche commerciali scorrette e ingannevoli), con riferimenti. Questa non è una consulenza legale nel caso specifico e non comprende né la riformulazione né la redazione di testi. Non si assume alcuna responsabilità o garanzia per correttezza, completezza o attualità dell'analisi, né per eventuali conseguenze giuridiche. La valutazione giuridica del caso specifico spetta a uno studio legale o a un avvocato abilitato.

