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26 luglio 2026

Italia e Paesi Bassi: la direttiva EmpCo è già diritto nazionale

Due mercati sono già oltre

Il dibattito sulla direttiva (UE) 2024/825 ruota quasi sempre attorno a una data: il 27 settembre 2026, giorno a partire dal quale le nuove disposizioni si applicano in tutta l'Unione. Passa in secondo piano il fatto che in diversi Stati membri la direttiva è già legge nazionale pubblicata in gazzetta. Per due mercati questo è particolarmente rilevante: l'Italia e i Paesi Bassi.

Italia: il D.lgs. 30/2026 è in vigore dal 24 marzo

L'Italia ha recepito la direttiva con il decreto legislativo 20 febbraio 2026, n. 30, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 2026 ed entrato in vigore il 24 marzo 2026. Il decreto non ha creato una legge speciale: ha modificato direttamente il Codice del Consumo, tra l'altro gli articoli 18, 21, 22 e 23, cioè le norme centrali sulle pratiche commerciali ingannevoli e l'elenco delle pratiche considerate scorrette in ogni caso.

In concreto: chi comunica in Italia non deve cercare i nuovi divieti in una direttiva da interpretare, li trova nel Codice del Consumo vigente. L'applicazione spetta all'AGCM, che ha condotto procedimenti su dichiarazioni ambientali ingannevoli già prima del recepimento.

Paesi Bassi: legge di attuazione in vigore dal 16 luglio

I Paesi Bassi hanno recepito la direttiva con l'«Implementatiewet richtlijn betere duurzaamheidsinformatie voor consumenten», pubblicata nello Staatsblad 2026, n. 152 del 24 giugno 2026 ed entrata in vigore il 16 luglio 2026 (Staatsblad 2026, n. 204). Anche in questo caso è stato modificato il diritto esistente: gli articoli 6:193a, 6:193c, 6:193e e 6:193g del Burgerlijk Wetboek e le disposizioni a partire dall'articolo 6:230g.

La particolarità olandese sta nella prassi più che nel testo: l'autorità per i consumatori e i mercati ACM ha pubblicato già nel 2023 linee guida sulle dichiarazioni di sostenibilità e ha ottenuto impegni da diverse imprese. Il parametro non è quindi nuovo, ma noto: ora è scritto nella legge.

Cosa significa per chi comunica in più mercati

Tre punti che nella pratica vengono confusi con regolarità:

Primo: il parametro è il mercato di destinazione, non la sede dell'impresa. Un'azienda italiana che gestisce uno shop tedesco viene valutata in base al diritto tedesco della concorrenza sleale, non al Codice del Consumo; e viceversa, chi vende in Italia risponde agli articoli 21 e seguenti del Codice del Consumo. Una verifica condotta su un solo ordinamento non sostituisce l'altra, anche se le prescrizioni derivano dalla stessa direttiva.

Secondo: l'oggetto della verifica è la versione linguistica effettivamente pubblicata. Una dichiarazione precisata correttamente in italiano perde spesso la sua precisazione nella traduzione — quando «prodotto a impatto climatico zero, riferito agli ambiti 1 e 2» diventa un generico «klimaneutraal». Conta il testo che il cliente vede, non l'originale.

Terzo: il 27 settembre non cambia la competenza. Da quel giorno la data di applicazione è la stessa in tutti gli Stati membri. Dove il recepimento è avvenuto valgono le norme nazionali; dove manca continua ad applicarsi la disciplina esistente basata sulla direttiva 2005/29/CE, che i giudici nazionali devono interpretare in modo conforme alla direttiva.

Gli Stati in ritardo sono sotto pressione

Il mancato recepimento non è un dettaglio politico: il 28 maggio 2026 la Commissione europea ha inviato a venti Stati membri una lettera di costituzione in mora ai sensi dell'art. 258, par. 1, TFUE, perché non avevano comunicato — o avevano comunicato in modo incompleto — le misure di attuazione. Procedimenti di questo tipo riguardano gli Stati, non le imprese; per la pianificazione significa però che nuove leggi nazionali possono arrivare in tempi brevi.

Il quadro normativo di riferimento, con i rinvii alle norme, è riassunto nella nostra pagina sulla direttiva EmpCo; la panoramica Stato per Stato con le fonti ufficiali è disponibile in tedesco.

Verificare ciò che viene effettivamente pubblicato

Per una presenza multilingue la domanda decisiva non è se la dichiarazione regga in italiano, ma se ogni versione pubblicata abbia lo stesso fondamento probatorio. È qui che interviene una verifica: legge le pagine pubblicamente accessibili, individua le dichiarazioni ambientali per ciascuna lingua e associa a ogni rilievo il fondamento giuridico del mercato interessato — in Italia il Codice del Consumo, nei Paesi Bassi il Burgerlijk Wetboek.

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Informazione generale, non consulenza legale

Empcora è un servizio puramente di verifica e documentazione e fornisce esclusivamente informazioni generali sulla situazione giuridica sulla base della direttiva EmpCo (UE 2024/825) e del suo recepimento nel diritto italiano — il Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005, pratiche commerciali scorrette e ingannevoli), con riferimenti. Questa non è una consulenza legale nel caso specifico e non comprende né la riformulazione né la redazione di testi. Non si assume alcuna responsabilità o garanzia per correttezza, completezza o attualità dell'analisi, né per eventuali conseguenze giuridiche. La valutazione giuridica del caso specifico spetta a uno studio legale o a un avvocato abilitato.