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2 aprile 2026

Cosmetica naturale 2026: standard COSMOS invece di "naturale"

La pubblicità di cosmetici naturali è complessa dal punto di vista normativo: Regolamento UE sui cosmetici (1223/2009), Regolamento relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti (se vengono dichiarati gli ingredienti), EmpCo per le affermazioni pubblicitarie, Regolamento UE Health Claims (se viene pubblicizzato un effetto curativo). Il termine "naturale" da solo non ha una definizione legale — pertanto è contestabile senza certificazione.

Le 3 certificazioni più importanti per la cosmetica naturale: COSMOS Natural — standard internazionale per ingredienti 100% naturali (percentuale minima del 5% bio per l'indicazione "organic"). Rigorosa lista negativa di sostanze escluse. NATRUE — certificazione associativa con tre livelli (Naturale, Bio, Bio da raccolta spontanea controllata). BDIH — Bund Deutscher Industrie- und Handelsunternehmen für Arzneimittel, Reformwaren, Nahrungsergänzungsmittel und Körperpflegemittel. Standard tradizionale tedesco.

Ciò che NON conta: Denominazioni di marchio proprie come "da ingredienti naturali", "Natural", "Vegetale". Valutazioni di Stiftung Warentest (sono test, non certificazioni). Logo "Vegan" da solo (non dice nulla sulle proprietà di cosmetica naturale).

Sostanziato vs. non sostanziato (esempi): Un'affermazione generica come ❌ "Serie di prodotti naturali" è inammissibile senza una prova concreta; un'affermazione sostanziata come ✓ "Serie di prodotti certificata COSMOS Natural (5% quota bio, n. certificato FR-2024-456)" soddisfa l'obbligo di sostanziazione. Lo stesso vale per ❌ "Da ingredienti 100% naturali" rispetto alla variante sostanziata ✓ "Certificato NATRUE (livello Bio), 87% ingredienti naturali, di cui 19% da agricoltura biologica controllata" (esempi per illustrare la situazione giuridica).

Particolare attenzione: Effetto curativo. Anche affermazioni come "ritarda l'invecchiamento cutaneo" o "rassoda la pelle" non rientrano nell'EmpCo, ma nel Regolamento UE sui cosmetici Allegato VI/VII. Devono essere scientificamente dimostrabili. I produttori di cosmetici naturali sono quindi sottoposti a una doppia normativa pubblicitaria.

Conclusione: Ciò che è determinante è se un'affermazione "naturale" sia coperta da una certificazione; le affermazioni "naturale" non sostanziate sono contestabili. I loghi ecologici di marchio propri saranno vietati per se a partire dal 27.09.2026.

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