28 marzo 2026
Fondi SFDR 2026: prevenzione del greenwashing per consulenti finanziari
Doppia regolamentazione: SFDR + EmpCo. I prodotti finanziari sono soggetti a due distinti quadri normativi sul greenwashing: SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation, EU 2019/2088) per la divulgazione agli investitori, ed EmpCo (EU 2024/825) per le dichiarazioni pubblicitarie rivolte ai consumatori.
Classificazioni SFDR: Art. 6 nessuna caratteristica di sostenibilità, Art. 8 promuove caratteristiche di sostenibilità, Art. 9 ha come obiettivo investimenti sostenibili. Nel 2024 molti fondi Art. 9 sono stati declassati ad Art. 8 — l'autorità di vigilanza UE ESMA è diventata più rigorosa.
Conseguenze EmpCo per i consulenti finanziari dal 27/09/2026: "Fondo verde" senza quota EU-Taxonomie = contestabile. "Investimento sostenibile" senza classificazione SFDR = contestabile. "Investimento ESG" senza rating = contestabile.
Promozione corretta con SFDR + EU-Taxonomie: "Fondo SFDR Art. 9, quota EU-Taxonomie 78% (al 2024)". Con rating MSCI/Sustainalytics: "Rating MSCI ESG AA (2024)". Con Best-in-Class: "Selezione Best-in-Class secondo metodologia MSCI ESG, top 25% per settore".
Rischio in caso di inadempienza: l'assicurazione di responsabilità civile professionale potrebbe non coprire la pubblicità intenzionalmente ingannevole. BaFin può revocare l'autorizzazione al consulente. Azioni legali dei consumatori con annullamento dell'investimento.

