19 maggio 2026
Moda sostenibile: perché i claim ecologici generici diventano contestabili dal 2026
Affermare che i propri capi d'abbigliamento sono "sostenibili" sembra un vantaggio competitivo ovvio. Dal 27 settembre 2026, però, questa scelta comunicativa comporta rischi legali concreti per le imprese del settore moda. La direttiva UE 2024/825 (EmpCo) e il Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005) creano insieme un quadro normativo che rende le affermazioni ecologiche generiche giuridicamente vulnerabili — indipendentemente da quante certificazioni l'azienda abbia ottenuto.
Cosa rende "ingannevole" un'affermazione generica
Il Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005) vieta le indicazioni ingannevoli: un'affermazione è ingannevole quando è idonea a trarre il consumatore in errore sulle caratteristiche essenziali di un prodotto. Il termine "sostenibile" applicato a un capo d'abbigliamento evoca nella mente del consumatore un giudizio complessivo — materiali ecologici, processi produttivi rispettosi delle risorse, condizioni di lavoro eque, durata del prodotto. Se l'azienda può documentare solo uno di questi aspetti (ad esempio il cotone biologico certificato) ma non gli altri, l'affermazione complessiva rischia di essere considerata ingannevole.
I tribunali tedeschi e le autorità di vigilanza contestano sempre più questo tipo di comunicazione: un'affermazione onnicomprensiva come "moda sostenibile" o "prodotto in modo ecologico" non può essere giustificata da un singolo certificato di prodotto, per quanto riconosciuto.
La svolta normativa: direttiva EmpCo dal 27 settembre 2026
La direttiva UE 2024/825 (Empowering Consumers for the Green Transition) introduce due divieti "per se" particolarmente rilevanti per il settore moda:
Allegato I, n. 4a UCPD (nuova versione): È vietato usare affermazioni ambientali generiche — come "sostenibile", "rispettoso dell'ambiente", "verde" o "ecologico" — senza poter dimostrare con prove riconosciute e pubblicamente accessibili l'eccellenza ambientale dichiarata. L'onere della prova ricade sull'azienda.
Allegato I, n. 3 UCPD (nuova versione): È vietato utilizzare marchi di sostenibilità propri dell'azienda che non siano stati certificati da una terza parte indipendente e accreditata. Un logo "Eco Collection" creato internamente, senza un sistema di certificazione esterno, è esplicitamente proibito.
Questi divieti si applicano a prescindere dalle intenzioni dell'azienda: non è necessario dimostrare la mala fede — è sufficiente che l'affermazione non sia adeguatamente supportata.
Contesto giurisprudenziale generale
Il quadro normativo non è isolato. Il Bundesgerichtshof nella sentenza I ZR 98/23 (Katjes, 27 giugno 2024) ha ribadito il principio generale che le affermazioni ambientali richiedono una divulgazione completa e trasparente: nel caso specifico, riguardava "climaticamente neutro" con offsetting CO2 nel settore alimentare, ma il principio — affermazione ambiziosa richiede prova proporzionata — vale trasversalmente a tutti i settori, inclusa la moda.
Cosa resta consentito: comunicazione precisa e verificabile
Il divieto non riguarda la comunicazione di sostenibilità in quanto tale, ma le affermazioni generiche non suffragate da prove. Rimane pienamente lecito:
- Certificazioni specifiche ben indicate: "Realizzato con cotone biologico certificato GOTS al 100%" o "certificato OEKO-TEX Standard 100" sono affermazioni concrete e verificabili.
- Dati misurabili: "Riduzione del 30% del consumo idrico rispetto al 2020, verificata da [ente terzo]" è un'affermazione difendibile.
- Certificati riconosciuti: EU Ecolabel, Blauer Engel, Fairtrade FLO, GOTS, OEKO-TEX 100, Bluesign, FSC — questi marchi sono sistemi di certificazione indipendenti che soddisfano i requisiti della direttiva EmpCo.
Cosa comporta la direttiva EmpCo per i responsabili marketing
- Materiali interessati: Tutti i materiali di marketing (sito web, etichette, social media, packaging) rientrano nell'ambito di applicazione; affermazioni come "sostenibile", "ecologico", "verde", "rispettoso dell'ambiente" usate in modo generico sono inammissibili.
- Affermazioni generiche inammissibili: Le affermazioni generiche prive della caratteristica concreta che le giustifica, con il relativo certificato o la fonte verificabile, sono inammissibili.
- Marchi propri: Un'etichetta di sostenibilità interna è ammissibile solo se supportata da un processo di certificazione esterno e accreditato.
- Documentazione: Tutta la documentazione a supporto delle affermazioni (certificati, audit, dati di catena di fornitura) deve essere conservata in caso di verifica da parte di concorrenti, associazioni di consumatori o autorità.
- Verifica giuridica: Chi non fa esaminare i propri materiali sotto il profilo della conformità, in particolare per le collezioni che puntano sulla sostenibilità come argomento centrale, resta esposto a rischi legali.
Prospettiva: il rischio aumenta, non diminuisce
Con l'entrata in vigore della direttiva EmpCo nel settembre 2026, il contesto normativo diventerà più stringente. Le associazioni qualificate legittimate ad agire ai sensi del § 8 comma 3 UWG — come la Deutsche Umwelthilfe (DUH) — hanno già dimostrato di agire attivamente contro il greenwashing nel settore tessile. Le aziende che adeguano proattivamente la propria comunicazione riducono il rischio di diffide, sanzioni e danni reputazionali, e al tempo stesso costruiscono una credibilità autentica presso i consumatori sempre più attenti alla sostenibilità.
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